Regolamento (CE) n. 450/2009 · allegato II ·Si applica dal 19 dicembre 2009

Che cosa un materiale attivo o intelligente dichiara all’impresa a cui è venduto

Un materiale o oggetto attivo o intelligente — quello che prolunga la conservabilità di un alimento imballato o ne controlla lo stato — deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta di conformità nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale. L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 450/2009 la prescrive; l’allegato II dice che cosa contiene — dieci punti numerati e nessun modulo. Questo strumento gratuito compone quei dieci punti in ciascuna delle 22 lingue, nella formulazione del regolamento. Non analizza il vostro materiale e non decide se è conforme.

Quali materiali sono coperti

Tre regolamenti recano una dichiarazione ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004, e non funzionano tutti allo stesso modo. Due prescrivono un contenuto — un elenco numerato di ciò che la dichiarazione deve dire, senza un modulo da seguire: il regolamento (UE) n. 10/2011 per le materie plastiche e il regolamento (CE) n. 450/2009 per i materiali attivi e intelligenti. Il terzo prescrive un modulo — il regolamento (UE) 2022/1616 per la materia plastica riciclata, il cui allegato III è un modello con sezioni numerate, caselle da barrare e un blocco firma. Questa pagina è la seconda: un elenco di contenuti, non un modulo.

I materiali e gli oggetti di materia plastica rientrano nel regolamento (UE) n. 10/2011, e la dichiarazione del suo allegato IV è nella pagina delle materie plastiche a contatto alimentare. La materia plastica riciclata rientra nel regolamento (UE) 2022/1616 oltre che in 10/2011, e le dichiarazioni del suo allegato III sono nella pagina delle materie plastiche riciclate. Questa pagina non è nessuna delle due: riguarda i materiali attivi e intelligenti, che si definiscono per ciò che FANNO all’alimento o per ciò che ne segnalano, non per ciò di cui sono fatti. Una bustina di plastica attiva rientra qui E in 10/2011.

Che cosa questa pagina non copre. La ceramica ha la propria misura specifica (direttiva 84/500/CEE) e la pellicola di cellulosa rigenerata un’altra (direttiva 2007/42/CE), e nessuna delle due prescrive il contenuto di una dichiarazione, sicché nessuna può essere prodotta a partire dalle parole dell’atto. I materiali privi di qualsiasi misura specifica rientrano nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e non hanno alcuna dichiarazione prescritta da stampare.

Per che cosa è rilasciata la dichiarazione

Che cosa richiede l’allegato II

L’allegato II fissa il contenuto e nient’altro. Tutto ciò che segue è la formulazione del regolamento con la vostra risposta accanto, nell’ordine in cui l’allegato la stampa. La voce indicata come applicabile solo in un caso determinato non è conteggiata.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione scritta di cui all’articolo 12 comprende le seguenti informazioni:

l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che redige la dichiarazione di conformità;

l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che fabbrica o importa i materiali e oggetti attivi e intelligenti, i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti o le sostanze destinate alla fabbricazione dei componenti;

l’identità dei materiali e oggetti attivi e intelligenti, dei componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti o delle sostanze destinate alla fabbricazione di tali componenti;

la data della dichiarazione;

l’attestazione che il materiale o l’oggetto attivo o intelligente è conforme al presente regolamento, al regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle vigenti misure specifiche;

adeguate informazioni relative alle sostanze che costituiscono i componenti e sono oggetto di restrizioni in base a disposizioni comunitarie o nazionali sui prodotti alimentari e al presente regolamento; ove opportuno, i criteri di purezza specifici previsti dalla normativa comunitaria sui prodotti alimentari e il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dal componente attivo, in modo che gli operatori commerciali a valle del processo produttivo possano garantire la conformità dei prodotti a tali restrizioni;

informazioni adeguate concernenti l’idoneità e l’efficacia del materiale o dell’oggetto attivo o intelligente;

le specificazioni relative all’utilizzazione del componente, quali:

il gruppo o i gruppi di materiali e oggetti ai quali il componente può essere aggiunto o incorporato;

le condizioni d’utilizzazione da rispettare per ottenere l’effetto voluto.

Le specificazioni relative all’utilizzazione del materiale o dell’oggetto, quali:

il tipo o i tipi di prodotti alimentari destinati ad essere messi a contatto con il materiale o l’oggetto;

la durata e la temperatura del trattamento e dell’immagazzinamento a contatto con i prodotti alimentari;

il rapporto tra la superficie a contatto con i prodotti alimentari e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto.

Quando viene utilizzata una barriera funzionale, l’attestazione che il materiale o l’oggetto attivo o intelligente è conforme all’articolo 10 del presente regolamento.

La dichiarazione scritta deve consentire di individuare facilmente i materiali e oggetti attivi e intelligenti, le componenti o la sostanza per i quali è redatta e deve essere rinnovata quando modifiche sostanziali della produzione comportano cambiamenti della migrazione o quando sono disponibili nuovi dati scientifici.

La dichiarazione

L’allegato II prescrive un contenuto, non un modulo. L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 prescrive la dichiarazione scritta e non dice nulla sul suo aspetto; l’allegato II del presente regolamento elenca dieci informazioni che essa deve contenere, due delle quali con sottopunti. Non c’è dunque alcun modello da riprodurre: nessuna casella numerata, nessun numero di identificazione unico, nessun blocco firma, nessun organismo notificato e nessuna marcatura CE — la marcatura CE non esiste nel diritto del contatto alimentare. Quello che producete qui sotto è un documento che porta dieci informazioni, e la sua impaginazione è vostra.

Un punto è condizionale, nelle parole stesse del regolamento. Il punto 10 si applica quando è utilizzata una barriera funzionale. I punti 8 e 9 introducono i loro sottopunti con «quali», quindi sono esempi e non un elenco chiuso. Lasciare vuoto il punto 10 quando non si utilizza alcuna barriera funzionale è corretto, e il contatore accanto al documento non lo conta.

L’obbligo di rinnovo è nell’allegato stesso, non in un articolo, ed è l’ultima cosa che dice l’allegato II. La dichiarazione scritta deve consentire di identificare facilmente ciò per cui è rilasciata e deve essere RINNOVATA quando cambiamenti significativi nella fabbricazione determinano variazioni della migrazione, o quando si è in presenza di nuovi dati scientifici. È stampata alla fine del documento qui sotto perché è lì che la colloca l’allegato.

Che cosa non c’è qui. L’articolo 11 prescrive all’operatore di tenere una documentazione che dimostri che il materiale o l’oggetto e i suoi componenti soddisfano i requisiti — le prove, i calcoli e gli elementi alla base di quanto dichiarate — e di metterla a disposizione dell’autorità competente che ne faccia richiesta. È un obbligo distinto da questo documento, e nessun generatore può produrlo: sono i vostri dati di prova.