Regolamento (UE) n. 1007/2011 · allegato I ·Si applica dall'8 maggio 2012

Possono essere usate solo le denominazioni dell'allegato I

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011 ammette, per descrivere la composizione fibrosa, soltanto le cinquanta denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I, e l'articolo 9, paragrafo 1, richiede ogni fibra costitutiva in peso in ordine decrescente. Questo strumento gratuito costruisce l'etichetta a partire dalle denominazioni dell'allegato stesso in ciascuna delle 22 lingue, di modo che la parola che stampate sia la parola che stampa la Gazzetta ufficiale. Non pesa il vostro prodotto né decide quali fibre contiene.

Il prodotto

Composizione fibrosa

L'articolo 9, paragrafo 1, richiede la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre costitutive in ordine decrescente. Inserirle in qualsiasi ordine: l'etichetta viene ordinata al posto vostro. L'articolo 9, paragrafo 2, consente che una fibra fino al 5 % del totale, o fibre che rappresentino complessivamente fino al 15 %, siano indicate come «altre fibre».

Casi particolari

L'etichetta

L'articolo 16, paragrafo 1, richiede che la composizione sia stampata in modo facilmente leggibile, visibile e chiaro e in caratteri uniformi quanto a dimensione, stile e tipo. È una proprietà della grafica della vostra etichetta, non di questo testo.