Regolamento (UE) 2023/1230 · allegato V, parti A e B ·Si applica dal 20 gennaio 2027

Due dichiarazioni, e non sono intercambiabili

L’allegato V del regolamento macchine ha due parti, e sono strumenti distinti anziché due formati di uno stesso documento. La parte A è la dichiarazione di conformità UE delle macchine e dei prodotti correlati. La parte B è la dichiarazione di incorporazione delle quasi-macchine e contiene un’indicazione che l’altra non ha: che la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata a sua volta dichiarata conforme. Questo strumento gratuito redige l’una o l’altra, alla lettera nella vostra lingua. La direttiva 2006/42/CE è abrogata con effetto dal 20 gennaio 2027 — ma l’articolo 52, paragrafo 1, protegge i prodotti immessi sul mercato in base a essa prima di tale giorno.

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Quale dichiarazione

Quale parte si applichi discende dal fatto che il prodotto sia una macchina o una quasi-macchina a norma dell’articolo 3: è una vostra classificazione, non qualcosa che questo strumento possa ricavare dai campi. La parte B riguarda qualcosa che è quasi una macchina ma non è in grado di svolgere da sola un’applicazione determinata, e viene dichiarata per l’incorporazione in altro anziché dichiarata conforme di per sé.

L’allegato dice nelle proprie note a piè di pagina che l’assegnazione di un numero è opzionale. Lasciate il campo vuoto e l’intestazione viene stampata senza numero.

Firma

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L’articolo 10, paragrafo 8, consente di accompagnare il prodotto con la dichiarazione oppure di indicare, nelle istruzioni per l’uso, l’indirizzo Internet o il codice leggibile meccanicamente dove è accessibile. La seconda via non è la più leggera: una dichiarazione digitale deve restare accessibile online per la durata di vita prevista della macchina e in ogni caso per almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio.
Questo redige una dichiarazione. Non valuta la conformità, non classifica il vostro prodotto a norma dell’articolo 3, non sceglie la procedura di valutazione della conformità e non decide se fosse necessario un organismo notificato: i punti 8 e 9 della parte A sono le due vie, e quale si applichi dipende dall’articolo 25 e dal fatto che il prodotto figuri o meno nell’allegato I. Il punto 6 cita altra normativa di armonizzazione dell’Unione, e quali atti citare è una vostra valutazione. La dichiarazione la firmate voi e la responsabilità è vostra. Solo a fini informativi, non costituisce consulenza legale.
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