Direttiva 2012/19/UE · allegato X ·Recepita entro il 14 febbraio 2014

Preparare una volta sola le informazioni dell’allegato X

L’articolo 16 fa sì che ogni Stato membro gestisca il proprio registro dei produttori, e un produttore si registra in ogni Stato membro in cui immette apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato. L’allegato X stabilisce che cosa tale registrazione e tale comunicazione devono contenere a livello unionale: otto informazioni all’atto della registrazione, con in chiusura una dichiarazione attestante che le informazioni sono veritiere, e cinque per la comunicazione, dove le quantità vanno fornite per categoria. Questo strumento gratuito raccoglie l’insieme una volta sola, nella vostra lingua e alla lettera dalla direttiva, così che le stesse risposte possano essere riportate in ogni modulo nazionale. Non vi registra da nessuna parte e non nomina alcun registro.

5 DOCUMENTI GRATUITI · FUNZIONA NEL VOSTRO BROWSER · NESSUN CARICAMENTO

Quale parte

L’allegato X è il minimo, non il massimo. Ogni registro nazionale chiede più di questo, e nel proprio formato. Qui c’è la parte uguale in ogni Stato membro, che è quella che vale la pena preparare una volta.

Parte A — registrazione

Funziona interamente nel vostro browser — nulla di quanto inserite viene caricato o memorizzato su un server durante la generazione.

Questo prepara contenuti. Non registra nulla e non deposita nulla: i registri dell’articolo 16 sono nazionali, uno per ogni Stato membro in cui immettete apparecchiature sul mercato, e ciascuno ha il proprio modulo. Non vi dice in quali categorie dell’allegato I o III rientrano le vostre apparecchiature, né se serve un rappresentante autorizzato ai sensi dell’articolo 17: entrambe dipendono da fatti relativi alle vostre apparecchiature e al vostro stabilimento. Il cassonetto barrato dell’allegato IX è un disegno, non un testo, e non è riprodotto qui. Solo a fini informativi, non costituisce consulenza legale.
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