Preparare una volta sola le informazioni dell’allegato X
L’articolo 16 fa sì che ogni Stato membro gestisca il proprio registro dei produttori, e un produttore si registra in ogni Stato membro in cui immette apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato. L’allegato X stabilisce che cosa tale registrazione e tale comunicazione devono contenere a livello unionale: otto informazioni all’atto della registrazione, con in chiusura una dichiarazione attestante che le informazioni sono veritiere, e cinque per la comunicazione, dove le quantità vanno fornite per categoria. Questo strumento gratuito raccoglie l’insieme una volta sola, nella vostra lingua e alla lettera dalla direttiva, così che le stesse risposte possano essere riportate in ogni modulo nazionale. Non vi registra da nessuna parte e non nomina alcun registro.
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