La dichiarazione di dovuta diligenza EUDR
L’articolo 4, paragrafo 2, vieta di immettere sul mercato o esportare un prodotto interessato senza aver prima presentato una dichiarazione di dovuta diligenza. Il termine è stato rinviato due volte — dal regolamento (UE) 2024/3234 e poi dal regolamento (UE) 2025/2650 — e ora è il 30 dicembre 2026, o il 30 giugno 2027 per gli operatori che sono persone fisiche o micro o piccole imprese stabilite come tali entro il 31 dicembre 2024, salvo per i prodotti contemplati dall’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010. Questo strumento gratuito redige il contenuto richiesto dall’allegato II e la dichiarazione semplificata dell’allegato III che 2025/2650 ha creato per i micro e piccoli operatori primari. Non deposita nulla.
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