Regolamento (UE) 2023/1115 · allegato II ·Si applica dal 30 dicembre 2026

La dichiarazione di dovuta diligenza EUDR

L’articolo 4, paragrafo 2, vieta di immettere sul mercato o esportare un prodotto interessato senza aver prima presentato una dichiarazione di dovuta diligenza. Il termine è stato rinviato due volte — dal regolamento (UE) 2024/3234 e poi dal regolamento (UE) 2025/2650 — e ora è il 30 dicembre 2026, o il 30 giugno 2027 per gli operatori che sono persone fisiche o micro o piccole imprese stabilite come tali entro il 31 dicembre 2024, salvo per i prodotti contemplati dall’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010. Questo strumento gratuito redige il contenuto richiesto dall’allegato II e la dichiarazione semplificata dell’allegato III che 2025/2650 ha creato per i micro e piccoli operatori primari. Non deposita nulla.

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Quale dichiarazione

L’operatore

Il prodotto

Dove è stato prodotto

Per i bovini la geolocalizzazione è ogni stabilimento in cui i bovini sono stati tenuti.

Firma

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Questo redige un contenuto e vi dà un archivio da conservare: l’articolo 4, paragrafo 3, impone agli operatori di conservare le dichiarazioni di dovuta diligenza per cinque anni. Non deposita nulla: l’articolo 4, paragrafo 2, richiede che la dichiarazione sia messa a disposizione delle autorità competenti tramite il sistema di informazione istituito a norma dell’articolo 33, e l’articolo 33, paragrafo 2, dispone che tale sistema rilasci il numero di riferimento di una dichiarazione e l’identificativo di una dichiarazione semplificata. Nessuno dei due può essere prodotto qui. L’articolo 4, paragrafo 7, vi impone poi di comunicare quel numero agli operatori e commercianti a valle. Lo strumento non decide neppure se il rischio sia trascurabile: è esattamente ciò che afferma la frase che firmate, e quell’affermazione è vostra. Solo a fini informativi, non costituisce consulenza legale.
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